Informazioni per produttori

Corrispettivo Tariffario Specifico CTS
 
La informiamo sull’ art. 37.7 della delibera AEEG 333/2007 relativa all’ applicazione del corrispettivo tariffario specifico (CTS).
I clienti e le altre utenze in MT, che non hanno ancora inviato all`impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza relativa ai propri impianti, sono tenuti, secondo l’articolo 37.7 della delibera 333/2007 a versare il corrispettivo tariffario specifico CTS.
 
Il CTS viene calcolato su base annua ed è pari a: CTS = (K+H*Ei/Pi)*F
  • K è una quota fissa, in ragione di 1€/giorno per ogni giorno di connessione attiva;
  • H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, data al rapporto tra l’energia consumata Ei e la potenza disponibile Pi nello stesso anno o, per le utenze MT, tra l’energia immessa in rete Ei nell’anno precedente e la potenza nominale di impianto Pi nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva;
  • F è un parametro che, con decorrenza dal 1° luglio 2008, assume il valore:
    • Per i clienti finali con potenza disponibile inferiore o uguale a 400kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kVA;
    • {1+[(Pi-400) /400]1/2}; il valore non deve superare 3,5. Per i clienti finali con potenza disponibile Pi, espressa in kW, superiore a 400kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto Pi, espressa in kVA, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kVA.
Si ricorda che il CTS viene corrisposto all’impresa distributrice con il criterio pro-quota giorno. Questo criterio viene sospeso dal giorno in cui l’impresa distributrice riceve la dichiarazione di adeguatezza degli impianti.
 
Maggiorazione del corrispettivo tariffario specifico:
Il CTS sará maggiorato nei seguenti casi, secondo la formula: CTSM = CTS*(1+n); n è il numero di anni contati dall’ anno successivo a quello di decorrenza dell´obbligo non adempiuto, con un valore massimo pari a3;
  • Per clienti con potenza disponibile minore o uguale 400 kW, qualora chiedano aumenti di potena, anche dilazionati nel tempo, pari ad almeno 50kW, rispetto alla potenza disponibile al 01/09/2008.
  • Per clienti con potenza disponibile maggiore a 400 kW, qualora chiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, pari ad almeno 100kW, rispetto alla potenza disponibile al 01/09/2008.
  • Per clienti con potenza disponibile maggiore a 400 kW, qualora chiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, minori o uguali a 100 kW, rispetto alla potenza disponibile al 01/09/2008, nel caso modifichi lo stato di neutro.
  • Nel caso in cui si verifichi che la dichiarazione di adeguatezza non risponde ai requisiti degli articoli 7 o 8 della Delibera AEEG ARG/elt 33/08.
  • Il CTSM sará applicato anche in caso di mancato adeguamento in caso di cambio di stato del neutro da isolato a compensato, con riferimento ai soli clienti con potenza superiore a 400kW.
  • Si considera d’ufficio come richiesta di aumento potenza il supero della potenza disponibile effettuato in almeno due mesi distinti dell’anno solare.