Corrispettivi fatturati |
SERVIZI DI VENDITA |
Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi.
Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti). |
Quota fissa |
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese. Nella bolletta la Quota fissa comprende la Commercializzazione vendita e la Componente di dispacciamento (parte fissa) (si vedano le voci seguenti). |
Commercializzazione vendita |
Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata dall’Autorità per l’energia sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero. |
Quota energia |
Comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore. Tali corrispettivi sono espressi in €/kWh.
Nella bolletta la Quota energia comprende l’Energia, il Dispacciamento, la Componente di dispacciamento e la Componente di perequazione (solo per i clienti del Servizio di maggior tutela). |
Energia |
Copre i costi sostenuti per acquistare l’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia. Il prezzo per l’energia è comprensivo delle perdite di rete generate sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo esplicite previsioni contrattuali di diverso contenuto, nei contratti di mercato libero. Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”. ; |
Dispacciamento |
Copre i costi del servizio di dispacciamento, cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PD (“prezzo dispacciamento”), che viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia. |
Componente di dispacciamento (parte fissa e parte variabile) |
Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata DISPbt, si applica ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, ovvero i clienti domestici e le PMI anche qualora siano passati al mercato libero. Essa si compone di una parte che viene accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (parte fissa che compare con segno -) e di una parte che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (parte variabile solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW). |
Componente di perequazione |
Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata PPE, garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero. |
SERVIZI DI RETE |
Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e vanno a coprire i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura, nonché gli Oneri generali. |
Quota fissa |
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi, relativamente ai servizi di rete. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese. |
Quota potenza |
E’ l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. L’unità di misura è espressa in €/kW/mese.
Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,4278 €/kW/mese, allora pagherà ogni mese 3x0,4278=1,28 €. |
Quota variabile |
Comprende tutti gli importi da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente. L’unità di misura è espressa in €/kWh. |
Bonus elettrico |
E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it. |
Imposte |
Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
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imposta erariale di consumo (accisa) E’ applicata alla quantità di energia consumata e prevede, per i clienti con “uso domestico”, un sistema di agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica, che ne riduce l'importo in caso di bassi consumi.
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Imposta sul valore aggiunto (IVA). E’ applicata sul costo complessivo del servizio e attualmente l'aliquota applicata alla fornitura di energia per i clienti con “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 21%.
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Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica |
Comprendono gli oneri diversi da quelli relativi ai servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Essi sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale o gli interessi di mora. Tali oneri, a seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA). |
Corrispettivo CMOR |
Questo corrispettivo può essere addebitato dall’attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo CMOR – secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia. Tale corrispettivo viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica. La bolletta contenente il corrispettivo CMOR riporta il seguente comunicato: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”. |